Una obiezione spesso sollevata, in questi anni, riguarda l’assenza di sanzioni a carico dei sanitari liberi professionisti, qualora non ottemperino all’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) per i danni cagionati al paziente previsto dall’art. 10 c. 2 della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017).
Il fatto che la suddetta legge non abbia previsto alcuna sanzione per il mancato assolvimento dell’obbligo assicurativo è stato considerato, da molti, un grave vulnus della norma, tenuto conto del duplice fine alla base di tale obbligo:
- garantire la sicurezza dei risarcimenti ai pazienti
- nel contempo, tutelare il patrimonio del sanitario, permettendogli così di operare con maggiore serenità nel quotidiano.
In concreto, dunque, la sottoscrizione di una adeguata copertura assicurativa risulta indispensabile anche per il medico, a prescindere dal fatto che tale adempimento sia imposto per legge e che quindi, in caso di inosservanza del precetto, sia applicata una sanzione; anche se, in alcuni casi l’interesse personale ad assicurarsi del sanitario potrebbe venir meno; ad esempio, quando il sanitario è “nullatenente”, perché si è preventivamente spogliato di ogni bene, proprio per evitare di esporsi patrimonialmente nel caso in cui una sentenza lo condanni a risarcire il paziente.
Ma tralasciando queste considerazioni di merito, a livello normativo, siamo davvero certi che il sanitario che non si assicuri vada realmente esente da conseguenze sanzionatorie?
Sebbene la Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), al riguardo, non faccia alcun riferimento espresso a sanzioni, tuttavia, se si analizza, più approfonditamente, il comma 2 dell’art. 10 si scopre che -in realtà- una sanzione è stata prevista, anche se, sino ad oggi, non è mai stata applicata, in assenza del regolamento attuativo previsto al comma 6 dallo stesso articolo.
L’art. 10 comma 2 della Legge Gelli-Bianco non fa infatti altro che richiamare, confermandolo anche per gli esercenti la professione sanitaria liberi professionisti, l’obbligo di stipulare una “idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”, originariamente introdotto nell’ambito della riforma per lo Sviluppo ed il contenimento della Spesa Pubblica, dal D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella L. n. 148 del 14 settembre 2011.
Tale norma, già nel 2011, aveva introdotto un obbligo assicurativo nel quadro generale di tutte le c.d. “professioni regolamentate”, ossia di quelle attività o insieme di attività, per le quali è necessario essere iscritti in Ordini o Collegi e possedere accertate qualifiche professionali e specifiche competenze.
Il termine del 14 agosto 2012, originariamente fissato per l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo, subiva però diversi rinvii, in particolar modo, nell’ambito delle professioni sanitarie, a causa della mancanza del regolamento attuativo che ne potesse definire i requisiti minimi di adeguatezza delle polizze.
Entro il 14 agosto 2013 | Primo rinvio di un anno disposto nell’ambito generale della riforma delle professioni per tutti i professionisti iscritti ad un Albo o Collegio, al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive | D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 |
Entro il 14 agosto 2013 | Medesimo rinvio di un anno “limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie”, disposto anche dalla Legge Balduzzi (D.L. del 28 giugno 2012, n. 89, così come modificato dalla Legge di conversione n. 132 del 28 giugno 2012). | All’art. 1, comma 3-bis della Legge Balduzzi veniva fissato un limite all’operatività definitiva degli obblighi assicurativi, decorso un anno dal 14 agosto 2012 “e comunque non oltre l’entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie”. |
Entro il 30 giugno 2013 | La stessa Legge Balduzzi prevedeva anche l’emanazione di un decreto attuativo che disciplinasse le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti assicurativi. Tale decreto non verrà mai emanato. | Art. 3 comma 2 Legge Balduzzi |
Entro il 14 agosto 2014 | Sempre limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, i termini temporali dell’obbligo assicurativo venivano prorogati di un ulteriore anno | Art. 44, del D.L. del 21 giugno 2013, n. 69, c.d. Decreto del fare, convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013, al comma 4-quater |
L’11 agosto 2014 | Veniva recepito l’obbligo di assicurarsi anche per i medici liberi professionisti, seppur in mancanza del D.P.R. attuativo promosso dalla stessa Legge Balduzzi. Si osserva al riguardo che tale decreto non veniva mai emanato. La Legge Balduzzi, nel 2017, veniva infatti sostituita dalla Legge Gelli-Bianco che, all’art. 10 c. 6, prevedeva l’emanazione del medesimo decreto attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale decreto veniva finalmente emanato a distanza di 7 anni (D.M. 232/2023 pubblicato in G.U. il 1° marzo 2024). | D.L. 90 convertito in Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, (pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014). |
In armonia con le previsioni normative sopra elencate e su esplicita indicazione dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012, che disponeva la rilevanza disciplinare della mancata stipula di una polizza per la responsabilità civile verso terzi da parte dei liberi professionisti iscritti ad un albo, all’art. 54 del Codice deontologico dei medici del 2014, veniva inserito lo specifico precetto della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi per il medico libero professionista.
Da quel momento, pertanto, l’inosservanza della norma deontologica avrebbe dovuto costituire illecito disciplinare.
Mancando, tuttavia, il D.P.R. previsto dalla allora Legge Balduzzi per regolare i requisiti minimi delle polizze assicurative anche dei liberi professionisti, con un comunicato del 04.09.2014 indirizzato all’ora Ministro della Salute Lorenzin, il Presidente di FNOMCeO dichiarava sospese le disposizioni di cui all’art. 54 del Codice deontologico e dunque anche l’applicazione delle sanzioni disciplinari ai professionisti sprovvisti di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, sino all’emanazione del suddetto decreto.
A fronte del comunicato, con relazione n. 0006583-P-25 del 25.11.2014, il Ministero della Salute richiedeva - a sua volta- un parere al Consiglio di Stato sulla questione dell’obbligo assicurativo, formulando due distinti interrogativi:
- se l’obbligo assicurativo potesse ritenersi operante anche per gli esercenti le professioni sanitarie, dal 15 agosto 2014, pur in assenza di un D.P.R. attuativo, come disposto dal c.d. Decreto Balduzzi;
- se, conseguentemente, la mancata stipula di una polizza assicurativa costituisse illecito disciplinare.
A tali quesiti il Consiglio di Stato, con parere del 17.12.2014, dava il seguente riscontro:
-
l’obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie non sarà operante “fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dal capoverso dell’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l’inidoneità dei contratti assicurativi”;
-
conseguentemente, “sino ad allora, non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie”
Per il Consiglio di Stato, la previsione introdotta dalla Legge Balduzzi riguardo all’emanazione di un D.P.R. che disciplinasse le procedure ed i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi (ripresa anche dalla Legge 24/2017), in quanto rivolta ai soli professionisti della sanità, avrebbe “indubbiamente condizionato sospensivamente la decorrenza dell’obbligo per i medesimi di assicurarsi, alla previa emanazione del regolamento ivi previsto”.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la Legge Balduzzi avrebbe “radicalmente innovato la disciplina dell’obbligo assicurativo”, creando, in favore degli esercenti le professioni sanitarie, una disciplina normativa del tutto autonoma rispetto a quella generale prevista per tutti gli altri professionisti, con lo scopo di agevolare i sanitari nell’accesso ad una copertura assicurativa adeguata, che potesse portare, anche solo di riflesso, un beneficio in termini di maggiore garanzia per gli “utenti finali delle professioni sanitari.
Sarebbe stato dunque proprio il carattere di specialità della disciplina ad aver condizionato la concreta operatività dell’obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie, in assenza di un’integrale attuazione della normativa di riferimento.
Secondo il Consiglio di Stato, l’emanazione del decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi di accesso ad una adeguata copertura assicurativa sarebbe la conditio sine qua non per l’attuazione integrale della disciplina relativa all’obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie.
Sebbene il parere reso dal Consiglio di Stato, nella sua funzione consultiva facoltativa, fosse solo uno strumento di “indirizzo” interpretativo della norma di legge non vincolante, in questi anni, di fatto, la previsione dell’art. 54 del Codice Deontologico medico è rimasta inapplicata.
Come noto, però, in data 1° marzo 2024, il D.M. 232/2023 relativo alla definizione dei contenuti minimi delle polizze assicurative e previsto dalla L. 24/2017 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Dal 16 marzo 2024, pertanto, il mancato ottemperamento dell’obbligo assicurativo da parte dei liberi professionisti costituisce illecito disciplinare.
Con l’emanazione del D.M. 232/2023, la disciplina relativa alle coperture assicurative degli esercenti la professione sanitaria può quindi ora ritenersi integralmente attuata. In quest’ottica, le coperture assicurative dei sanitari non sono più solamente uno strumento indispensabile -a livello sostanziale- per i sanitari, ma risultano anche -formalmente- un obbligo di legge.
In merito agli aspetti disciplinari e sanzionatori, saranno gli Ordini e i Collegi professionali, come avvenuto per gli altri professionisti, a dover regolamentare le modalità di verifica del corretto assolvimento dell’obbligo, con l’applicazione delle opportune sanzioni in caso di inadempienza.
Tale verifica non si esaurirà con la l’accertamento della sottoscrizione di una polizza professionale per responsabilità civile verso terzi da parte del sanitario, ma dovrà altresì estendersi alle condizioni di polizza, al fine di verificarne l’adeguatezza in termini di requisiti minimi, come indicati dal D.M. 232/2023 per i liberi professionisti:
- massimale minimo per sinistro di 1 milione di euro, se il sanitario non svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto; diversamente, il massimale minimo per sinistro sarà di 2 milioni di euro;
- massimale minimo per anno di 3 milioni euro, se il sanitario non svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto; diversamente, il massimale minimo per anno sarà di 6 milioni di euro;
- retroattività di 10 anni;
- ultrattività di 10 anni nel caso di cessazione definitiva dell’attività per qualsiasi causa.
Lascia un commento