La nascita indesiderata e gli aspetti risarcitori di una mancata corretta diagnosi prenatale

La nascita indesiderata e gli aspetti risarcitori di una mancata corretta diagnosi prenatale

Cristina Lombardo

Avvocato, Milano

Il contenzioso per nascita indesiderata rappresenta una delle principali fonti di responsabilità professionale in ginecologia

Tra le categorie più bersagliate dal contenzioso sanitario, ritroviamo certamente i ginecologi. Le richieste risarcitorie rivolte nei loro confronti raggiungono infatti ammontari liquidatori tra i più elevati. Per gli assicuratori, i danni da parto, i c.d. baby case, sono i sinistri maggiormente temuti, poiché di magnitudo elevata in ragione degli esborsi spesso milionari. Questo, negli anni, ha inevitabilmente comportato un aumento dei premi delle coperture assicurative dei ginecologi, soprattutto di quelli che effettuano i parti.

Come vedremo però, il fatto che un ginecologo visiti nel proprio studio, senza poi seguire la gestante durante il parto, non riduce il rischio di una sua potenziale esposizione in un contenzioso. La libertà di procreare in maniera responsabile e consapevole e quindi anche l’alternativa di interrompere una gravidanza in essere nei casi in cui vi siano patologie del feto e di richiedere il risarcimento del danno per la c.d. nascita indesiderata, qualora questa sia conseguenza di un errore medico, sono tematiche quantomai attuali e che possono incidere pesantemente sull’operato del ginecologo. Per queste ragioni, appare utile chiarire cosa si intenda per nascita indesiderata e come venga risarcito il danno che ne consegue, vista l’entità dei risarcimenti liquidati.

Sul tema del danno da c.d. nascita indesiderata, la Giurisprudenza distingue due diverse categorie. La prima relativa ai casi di c.d. wrongful birth, ossia quelli in cui l’evento nascita, seppur di un figlio “sano”, costituisce di per sé un pregiudizio per i genitori, in quanto non previsto e voluto. Esempi ne sono quelli dell’errato intervento abortivo o di sterilizzazione ovvero dell’errata prescrizione contraccettiva. La seconda categoria riguarda, invece, i casi di c.d. wrongful life, ossia quelli in cui, sebbene la gravidanza e la nascita siano state previste e volute dai genitori, tuttavia, il medico abbia mancato di diagnosticare una malformazione o una patologia del feto, impedendo così una tempestiva interruzione della gravidanza.

In questa sede, ci concentreremo sull’analisi dei risvolti relativi a questa seconda categoria. Secondo quanto ormai pacifico in giurisprudenza (si veda, la recente Cassazione civile sez. III, sentenza del 23/03/2026, n. 6926), l’omessa o l’errata diagnosi prenatale e il conseguente mancato assolvimento degli obblighi informativi in capo al medico incidono su più livelli: mancato assolvimento degli obblighi informativi in capo al medico incidono su più livelli:

  • sul diritto dei genitori di ricorrere all’interruzione di gravidanza e comunque di prepararsi ad affrontare la nascita di un bambino affetto dalla malformazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 2798/2023);
  • sul deterioramento della vita quotidiana di relazione e lavorativa dei genitori e degli ulteriori figli.

Questo dà potenzialmente quindi diritto al risarcimento di diverse voci di danno:

  • l’eventuale danno biologico patito dalla madre per effetto della nascita di un bambino malformato. Ad esempio, qualora di accertasse l’insorgenza di una subentrata reazione depressiva.
  • il danno non patrimoniale patito dai genitori per la lesione dell'interesse ad una maternità e paternità consapevoli in conseguenza della lesione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto, riconosciuto dalla L. n. 194/1978 ("diritto a una procreazione cosciente e responsabile"), per l'impossibilità di prepararsi al parto sia a livello organizzativo sia a livello psicologico.
  • il danno non patrimoniale sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione correlato però alle ricadute esistenziali negative derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell'ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e dunque alla afflizione "interna" generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 4 della L. n. 194 del 1978;
  • il danno non patrimoniale patito dai fratelli e alle sorelle del figlio nato con malformazioni, sia per i risvolti e le esigenze assistenziali successivi alla morte dei genitori, sia per l’inevitabile minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonché nella diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori caratterizzato da serenità e distensione;
  • il danno patrimoniale per il mantenimento e l'educazione della minore fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. La quantificazione andrà fatta secondo un criterio equitativo, tenendo conto del contesto familiare in termini economici, sociali e culturali e questo costituisce spesso una nota dolente per le parti e per lo stesso giudice a causa della difficoltà nel rintracciare i parametri per giungere alla somma liquidabile che, come intuibile, rappresenta quasi sempre la voce con il maggior impatto a livello monetario;
  • sempre quanto al danno patrimoniale, saranno risarcibili anche i danni patrimoniali da lucro cessante per i genitori che abbiano dovuto interrompere o sacrificare la propria vita professionale per accudire il figlio.

Perché si possa ottenere il risarcimento di questi danni, dovrà essere fornita la prova della volontà della gestante di abortire, se correttamente informata sulle malformazioni del feto, sussistendo le condizioni di legge per l'interruzione di gravidanza.

Questa prova servirà per poter ricondurre le conseguenze dannose derivanti dalla "nascita indesiderata" all'inadempimento del medico, sul piano della causalità giuridica. I danni del bambino non derivano infatti dall'inadempimento del medico, poiché un corretto adempimento (i.e. una corretta e/o tempestiva diagnosi) non avrebbe comunque scongiurato la malformazione.

Nel caso in cui manchi la prova della volontà di accedere alla interruzione della gravidanza, nella ricorrenza delle condizioni di legge, si potrà in ogni modo far valere l'inadempimento del medico al fine di ottenere il risarcimento del solo danno non patrimoniale connesso allo shock psicologico per la scoperta improvvisa e inaspettata della malformazione o disabilità del figlio, in quanto conseguenza diretta e immediata dell'omessa tempestiva diagnosi da parte del sanitario. Dunque, il danno non patrimoniale per la lesione dell'interesse dei genitori ad una maternità e paternità consapevole. Anche in questo caso, potrà essere risarcito l’eventuale danno biologico patito dalla madre per effetto della nascita di un bambino malformato.

Nessun risarcimento potrà invece essere riconosciuto al bambino nato malformato, in quanto non esiste un diritto a “nascere sani”, posto che -come detto- la malformazione non deriva da un errore medico, bensì da una patologia congenita (ad esempio, sindrome di down). Come emerge dunque dall’analisi di questa delicata tematica, anche i ginecologici che non effettuano parti risultano comunque espositi a rischi risarcitori tutt’altro che trascurabili. Per questo, sarà sempre e comunque necessario prestare attenzione alle specifiche condizioni di polizza e soprattutto ai massimali, alle garanzie comprese e a quelle escluse, al fine di scongiurare ipotesi di scopertura in caso di sinistro.

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