Locali in affitto al medico

Locali in affitto al medico

Avv. Cristina Lombardo

La struttura sanitaria presso la quale il medico opera risponde sempre per il suo operato? Dipende dalla natura del rapporto tra medico-struttura e paziente. Analisi della recente sentenza della Cassazione n. 8163 del 27/03/2025

Una delle questioni che viene più spesso sottoposta all’attenzione dell’avvocato è quella relativa alla responsabilità della struttura per l’operato dei suoi medici.

Nonostante, infatti, giurisprudenza e Legislatore ritengano ormai unanimemente che le strutture debbano rispondere dell’attività di tutti gli esercenti, soprattutto in ambito privato, si ostinano a negare la loro legittimazione passiva nel caso in cui vengano coinvolti in un contenzioso che riguardi un danno cagionato al paziente da un medico libero professionista che opera nella struttura con la propria partita i.v.a.

Come vedremo di seguito, ciò che rileva, al fine di poter o meno escludere la responsabilità (solidale) della struttura, non è l’inquadramento giuslaboristico del sanitario all’interno della struttura, ma piuttosto la tipologia di rapporto intercorrente tra i due e con il paziente. Sul punto, sembrerebbe aver fatto finalmente chiarezza la Cassazione civile, con la recente sentenza n. 8163 del 27/03/2025.

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte si è occupata del caso riguardante una struttura di cura che aveva concesso in locazione uno dei suoi locali ad una società, in cui il medico era socio, mettendo a disposizione anche la strumentazione.

Nella fattispecie analizzata dagli Ermellini, il paziente aveva convenuto in giudizio il medico che, a sua volta, aveva coinvolto la struttura presso la quale operava e la sua compagnia assicurativa per essere manlevato in caso di condanna.

La casa di cura aveva però eccepito la sua estraneità, avendo soltanto un rapporto di locazione con la società in cui il medico era socio, mancando quindi un rapporto di collaborazione professionale e mancando così il titolo per cui la casa di cura dovesse rispondere dell'attività del medico.

Ebbene, all’esito dell’istruttoria della fattispecie, la Cassazione ha ritenuto valida la tesi della struttura, enunciando così il seguente principio di diritto: «la struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggiore ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi».

Come evidenziato nella sentenza, perché la struttura sia responsabile per l’operato del medico, occorre «che vi sia un rapporto di tipo professionale tra i due, ossia che il medico collabori con la struttura, in forma autonoma o dipendente, alla prestazione», con il presupposto che «la struttura sia coinvolta nella prestazione sanitaria».

Anche prima dell’entrata in vigore della Legge n. 24 del 2017, la giurisprudenza si era espressa in tal senso, ritenendo che sussistesse un’obbligazione propria della struttura, a cui conseguiva una responsabilità della struttura per fatto proprio, ai sensi dell’art. 1218 c.c., sebbene la prestazione fosse stata eseguita da altri (ausiliari o dipendenti) (Cass. 29001/2021). Lo stesso vale nell’ipotesi in cui la struttura risponda per fatto altrui, ai sensi dell’art. 1228 c.c., poiché comunque deve «esistere un rapporto con il medico che giustifichi il fatto che la struttura risponde non per un fatto proprio ma per la condotta di costui».

Nel caso di locazione di locali ad una società, in cui svolge la sua attività il medico socio, non sussiste un rapporto di collaborazione, in quanto la locazione non comporta assunzione di una obbligazione alla prestazione sanitaria in capo al locatore, né può dirsi che costui tragga utilità dall’attività svolta da conduttore nei locali dati in godimento.

Secondo la Cassazione tale rapporto non può trasformarsi in un rapporto di collaborazione, nemmeno nel caso in cui venga pattuito il versamento di parte del canone di locazione attraverso la partecipazione ad una percentuale degli utili della società conduttrice e nemmeno se la struttura locatrice, unitamente ai locali, dovesse fornire la strumentazione.

L’aver locato anche gli strumenti non rende infatti la casa di cura responsabile dell'operato di chi quegli strumenti utilizza. In questo caso, il locatore sarà semmai responsabile del danno cagionato a terzi a causa del difetto di funzionamento dell’apparecchiatura e non a causa dell’errore del medico.

In capo al locatore, resterà, in ogni modo, la responsabilità per i danni causati a terzi dalla cosa locata, che deriva dal contratto di locazione e che, come intuibile, resta distinta dalla responsabilità che permane in capo al conduttore, per ciò che compie personalmente all'interno dell'immobile.

Il ragionamento della Corte non si esaurisce però nell’analisi della posizione della responsabilità della struttura locatrice.

La Cassazione analizza infatti anche la posizione della società conduttrice dei locali, ritenendola invece potenzialmente responsabile dell’errore del medico.

Al riguardo, richiama la particolare ipotesi in cui la struttura sanitaria affidi la logistica ad un altro soggetto presso il quale opera un suo medico; in questo caso, non è esclusa «la responsabilità dell'affidante, purché il medico sia suo, ossia purché il medico che ha operato presso la società cui la logistica è stata affidata, sia uno che ha rapporti con l'affidante».

Diverso, sarà l’azienda che affida la logistica ad un'altra struttura i cui medici hanno rapporti solo con quest'ultima, in questo caso «è per l'appunto quest'ultima a dover rispondere per fatto del medico» (così, Cass. sent. n. 34516/2023).

Tutto questo, - «a conferma del fatto che l’azienda risponde in quanto il medico che ha operato aveva con lei un rapporto di collaborazione, agiva cioè nell'interesse della struttura anche se materialmente l'intervento è stato eseguito presso una diversa azienda cui era stata affidata semplicemente la logistica».

Da questi assunti, emerge dunque che il discrimem per ritenere o meno responsabile la struttura per l’operato del medico che opra al suo interno non sarà la posizione (autonoma o dipendente), ma piuttosto il tipo di rapporto intercorrente tra i due e, naturalmente, l’obbligazione assunta con il paziente.

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Claudio
Claudio  • 

Questa sentenza fà finalmente chiarezza sulla responsabilità individuale di chi opera, riducendo il coinvolgimento nel caso di puro affitto dei locali. Ho però, qualche dubbio interpretativo sull'ultimo punto, in cui affitto all’azienda che affida la logistica ad un'altra struttura i cui medici hanno rapporti solo con quest'ultima
Per quale motivo i giudici si occupano sempre e solo della responsabilità Medica, dell'operato Medico e del comportamento, di cui si sente sempre tanto parlare, ma si sente nulla sull'operato dei magistrati, giudici e men che meno avvocati. Quindi, malagiustizia. Sui locali ceduti in affitto, dobbiamo ritenere che il proprietario di alloggio che cede in affitto il suo appartamento è potenzialmente responsabile di eventuali o presunti errori commessi da/dai Medici? Uno studio legale o commerciale che incorre in errori, ha le stesse implicazioni assicurative e di concorso dello studio Medico?

Presidente Associazione Ippocrate Indagato
Presidente Associazione Ippocrate Indagato  • 

In vero diverse sono le sentenze della Cassazione sulla responsabilità della struttura, del medico dipendente, del medico libero professionista, ect che hanno, a mio modesto parere, importanza relativa considerato che i giudici fanno riferimento alla condanna in solido: condannano tutti che saranno obbligati a versare a versare l'intera somma con diritto di rivalsa sugli altri. Approfitto però del tema, per propugnare una nuova visione del risarcimento del danno da responsabilità professionale. Non più il risarcimento del danno per colpa, ma il risarcimento del danno come nell'assicurazione sulla vita. In quest'ultimo caso si versa un contributo e la compagnia assicurazione ti risarcirà in caso di danno.