In queste ultime settimane, si parla molto dell’obbligo assicurativo a carico di tutti gli esercenti la professione sanitaria previsto dall’art. 10 della Legge Gelli Bianco, come meglio dettagliato dal D.M. 232/2023, obbligo che dopo tanti rinvii, a marzo di quest’anno, è divenuto definitivamente operante. Si parla invece ancora poco dell’obbligo formativo a carico degli stessi esercenti e delle conseguenze, a livello assicurativo, nel caso di mancato assolvimento di tale secondo obbligo.
Come infatti espressamente previsto dall’art. 8 del citato D.M. 232/2023, l’operatività delle polizze assicurative dei sanitari sarà subordinata all’assolvimento da parte dei sanitari stessi dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina, per almeno il 70 per cento dei crediti formativi minimi obbligatori, così come disposto dall’art. 38-bis D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Tale previsione decorre espressamente dal triennio formativo 2023-2025.
In linea, dunque, con la ratio della Legge Gelli-Bianco che mira a garantire la sicurezza delle cure del paziente, quale parte costitutiva del diritto alla salute (art. 1), con la citata previsione si è voluto dare concreto rilievo alle competenze dei sanitari e conseguentemente all’aggiornamento continuo, non come mero adempimento formale, ma come vero e proprio onere sostanziale; tanto da escludere la tutela assicurativa a favore dei sanitari che non si aggiornino con regolarità.
Questo provvedimento si coordina, d’altro canto, con quanto previsto anche in ambito penale.
All’art. 6 della Legge Gelli Bianco, è stata infatti introdotta una esimente alla punibilità dei sanitari, nelle ipotesi in cui, per imperizia lieve, il sanitario cagioni lesioni personali o addirittura il decesso del paziente (art. 590 sexies c.p.). Tale esimente, come meglio precisato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 8770/2018, opera solo nel caso in cui l’errore del sanitario si sia verificato nella fase esecutiva e non, anche, nelle due fasi precedenti, di scelta delle linee guida applicabili e di valutazione della adeguatezza delle stesse rispetto alla specificità del caso concreto.
Se quindi, nel circoscritto ambito della responsabilità penale, per il Legislatore, è “scusabile” un errore avvenuto nella fase esecutiva, non è invece “scusabile” un errore che sia conseguenza di una imperizia, per mancanza quindi delle necessarie competenze tecnico-scientifiche.
Su queste basi, si comprende dunque meglio anche la scelta di non garantire l’operatività della polizza assicurativa nei casi in cui il sanitario non si aggiorni regolarmente. In questo senso, l’inoperatività della polizza costituisce una vera e propria sanzione. Tale previsione sembra dunque innestarsi in un più ampio progetto di ristrutturazione del sistema, in un’ottica di efficientamento e di potenziamento della gestione del rischio.
Per queste ragioni, occorre forse riflettere sulla opportunità di derogare contrattualmente a tale previsione. E ciò, a prescindere dalle valutazioni di carattere prettamente giuridico sulla effettiva liceità di tale deroga.
Alcuni testi di polizza attualmente circolanti prevedono una specifica clausola che, in deroga alla norma, assicura la copertura dei sinistri, anche per i medici inadempienti rispetto all’obbligo formativo.
Se è vero che la mancanza di una copertura assicurativa del sanitario, oltre a ricadere sul patrimonio dello stesso sanitario inadempiente, potrebbe veder inibita l’azione di recupero del danneggiato, è altresì vero che una clausola di questo tipo, di fatto, mortifica la ratio della norma, vanificandone anche l’intento sottostante, ossia promuovere un cambiamento culturale all’interno della classe medica e sanitaria rispetto all’importanza della formazione continua.
Una critica che spesso viene mossa ai testi di legge è che non sempre, al mancato assolvimento di specifici obblighi, consegua una sanzione. A ciò si aggiungono le critiche rispetto all’assenza di una cultura adeguata in tema di gestione del rischio in sanità e di sicurezza delle cure.
Ebbene, in questo caso la sanzione esiste e sarebbe opportuno accoglierla responsabilmente, anziché depotenziarne la portata.
Solo così si arriverebbe ad una presa di coscienza concreta da parte di tutti i soggetti in gioco rispetto al valore reale della preparazione di ciascun sanitario, a garanzia del diritto alla salute dei pazienti.
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