Quanto rilevano il contesto e le condizioni in cui i sanitari lavorano ai fini della responsabilità professionale?

Quanto rilevano il contesto e le condizioni in cui i sanitari lavorano ai fini della responsabilità professionale?

Cristina Lombardo

Avvocato, Milano

L’esempio del danno da usura lavorativa a seguito di turni di reperibilità estenuanti e mancato riposo

Si è molto discusso in merito a quale debba essere la (corretta) ripartizione della responsabilità tra sanitari e struttura. Molto spesso, infatti, i sanitari rispondono nei confronti dei pazienti anche per le inefficienze organizzative della struttura derivanti per lo più da una mancanza di risorse, talvolta correlata a scelte di politica sanitaria adottate negli anni, anche a causa delle limitazioni imposte a livello europeo.

Per questo, in ambito normativo, con la Legge Gelli-Bianco, si è cercato di intervenire per porre un maggior carico sulle strutture, in ossequio del principio cuius commoda, eius et incommoda, introducendo:

  • in ambito penale, una esimente alla punibilità del sanitario applicabile al verificarsi di determinate condizioni (art. 6);
  • sul piano civilistico, un doppio binario della responsabilità con ricadute in termini di ripartizione dell’onere della prova e di prescrizione (art. 7);
  • nell’ambito della rivalsa, un doppio cap all’azione svolta dalle strutture nei confronti dei sanitari dopo aver risarcito integralmente il danno al paziente (art. 9).

Nel solco di questo orientamento, anche di recente, con il Decreto Milleproroghe e la Proposta D’Ippolito, sono stati tratteggiati alcuni degli elementi di cui il Giudice deve tener conto per discriminare la colpa (grave) del medico, come, ad esempio, la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili ovvero le eventuali carenze organizzative, qualora la scarsità e le carenze non siano evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria.

La tendenza è dunque, sempre più, quella di soppesare il contesto in cui il sanitario si trova a lavorare, al fine di determinare il perimetro di una sua eventuale responsabilità professionale e dunque anche rispetto ad ulteriori aspetti quali: la mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia; la concreta disponibilità di terapie adeguate; la complessità della patologia o la concreta difficoltà dell’attività sanitaria; lo specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare e la presenza di situazioni di urgenza o emergenza.

In quest’ottica, non può pertanto non far riflettere anche la recente sentenza del 9/06/2026 n. 523 del Tribunale di Marsala, nella quale l’ASP Trapani è stata condannata al pagamento, in favore di medici e infermieri, a titolo di risarcimento del danno da c.d. usura psico-fisica, di una somma pari al 30% della retribuzione giornaliera spettante al personale dirigenziale medico, da moltiplicare per ogni turno di reperibilità prestato in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva ratione temporis vigente, per il periodo aprile-ottobre 2025, oltre a rivalutazione ed interessi.

Nel caso di specie, l’ASP aveva infatti richiesto ai sanitari un impegno significativamente superiore ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva, non rispettando, in particolare, i turni di riposo del personale in pronta disponibilità (i.d. con reperibilità).

In particolare, dall’istruttoria svolta, è emersa la sistematicità della deroga (“turni” di reperibilità per periodi mediamente pari a metà, se non oltre, di ogni mese), non giustificata peraltro da “esigenze eccezionali tale da imporre un'organizzazione di lavoro determinante lo svolgimento di un numero maggiore di turni ovvero l’impedimento al riposo”. Addirittura, il Tribunale ha rilevato come “Dinnanzi alla sistematicità dello sforamento del limite contrattuale, pare che l’eccezione alla regola sia divenuta essa stessa la regola”.

Secondo il Tribunale, una reperibilità di questo tipo avrebbe, di fatto, impedito ai sanitari di organizzare liberamente le proprie giornate di riposo, limitandone così il godimento e creando un “condizionamento illecito della vita personale”, a prescindere dall’effettiva chiamata, interferendo a tal punto nella loro vita privata, da ostacolare il recupero delle energie psicofisiche, pregiudicando così il diritto al riposo.

La necessità di una pronta disponibilità ad entrare in servizio su chiamata dei sanitari avrebbe infatti impedito, concretamente, “la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro”. Come rilevato dal Tribunale di Marsala, infatti, “il concetto di riposo nel suo significato più pieno e completo, significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro”.

Il mancato rispetto dei dettami del CCNL da parte dell’ASP di Trapani avrebbe quindi integrato, un inadempimento contrattuale, da cui discende un danno risarcibile in re ipsa, distinto dall’eventuale danno alla salute.

A livello generale, la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità morale del lavoratore rappresenta infatti un’interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui (art. 2 Cost.), riconosciuta sia a livello costituzionale (dagli artt. 35, co. 1, 36, co. 2 e 3 Cost.), sia a livello europeo (dalla direttiva 2003/88/CE), ed internazionale (dalle Convenzioni OIL sull’orario di lavoro, dalla n. 1 del 2019, resa esecutiva dal R.D.L. 1429/1923).

L’inosservanza di tali principi, protrattasi per molti anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale, presunto e distinto da quello biologico, che espone il datore di lavoro al relativo risarcimento, posto che, come detto, l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento del datore gode di una diretta copertura costituzionale (Cfr., Cass. sent. 18884/2019; conforme Cass., sent. n. 14710/2015).

Tra l’altro, trattandosi di diritti personalissimi ed inviolabili, per andare esente da responsabilità, la struttura non potrà nemmeno invocare un consenso da parte del sanitario danneggiato, poiché, come già chiarito dalla Suprema Corte, è onere del datore di lavoro “organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all’impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi (Cass., n. 12538/2019)”.

La pronuncia del Tribunale di Marsala si innesta dunque in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che ha portato, negli anni, alla condanna di molte strutture sanitarie proprio per usura psico-fisica, anche per inadempimenti differenti, ad esempio: per i mancati riposi settimanali e giornalieri o per il mancato rispetto degli orari di lavoro giornalieri o perfino per l’impossibilità di fruire della pausa giornaliera di almeno 10 minuti per il recupero delle energie psico-fisiche, per ogni turno di servizio (a tal fine, si vedano anche le seguenti pronunce, Cassazione civile sez. lav., 22/06/2026 n. 21186, Cassazione civile, ord. n. 20249/2025, Corte d’Appello di Roma, sez. lav., 30/09/2025, sent. n. 2981).

A prescindere, in ogni caso, dall’analisi di questa specifica tematica, di indubbio interesse per i sanitari, in questa sede, gioverebbe spostare nuovamente l’attenzione sullo spunto di riflessione offerto in apertura, ossia sull’incidenza delle carenze organizzative sull’operato dei sanitari in caso di evento avverso e di contenzioso correlato.

Se è infatti incontrovertibile che determinate anomalie sistemiche all’interno delle strutture comportino, come nel caso dell’usura lavorativa, pregiudizi di diversa natura per i sanitari che vi operano, è altrettanto incontrovertibile che tali disfunzioni abbiano anche una (autonoma) incidenza rispetto alla qualità delle prestazioni rese dai sanitari.

A parere di chi scrive, tutti gli aspetti che condizionano, in maniera tangibile e gravosa, il corretto svolgimento dell’attività professionale del sanitario dovrebbero comunque essere introdotti nel processo; tanto più in quei casi (la maggioranza), in cui le distorsioni dell’organizzazione non dipendono dai sanitari, né tantomeno possono essere da questi governate. Si pensi alle gravi carenze di personale, di strumentazione o di posti letto.

Le condizioni in cui il sanitario si trova a lavorare, le difficoltà, le complessità e la scarsità di risorse, non possono e non dovrebbero essere tralasciate nella valutazione della colpa. Se ci riferiamo infatti, ad esempio, al caso trattato dal Tribunale di Marsala, non possiamo non interrogarci sulle possibili ricadute del mancato riposo e dell’usura psico-fisica che ne consegue rispetto alla qualità delle prestazioni rese al paziente. In questi casi, è davvero esigibile e ipotizzabile che ritmi incessanti di lavoro non incidano sulla concentrazione, attenzione e lucidità del sanitario nel prendere decisioni e sullo standard dei trattamenti, soprattutto nei quadri complessi?

Ci sono limiti oggettivi della natura umana che non possono essere trascurati; diversamente, si pretenderebbe da parte del professionista ciò che potrebbe essere garantito solo da una macchina.

Questo dovrebbe farci riflettere, a livello di rapporti interni tra co-debitori ossia, sulla ripartizione delle diverse responsabilità tra sanitari e struttura, nelle vertenze attivate dai pazienti danneggiati, che naturalmente manterranno il loro diritto risarcitorio.

Per questo, quando ci si approccia a gestire la difesa di un sanitario potrebbe essere opportuno analizzare anche gli aspetti che abbiano inciso sull’accadimento dell’evento dannogeno, decidendo, eventualmente, di inserirli nella ricostruzione dei fatti come parte fondante della difesa.

In un’ottica di confronto costruttivo, potrebbe pertanto essere stimolante, oltre che utile, segnalare, da parte di chi legge, alcuni degli aspetti che maggiormente condizionano, nel quotidiano, lo svolgimento dell’attività lavorativa, aggravando il rischio di eventi avversi, così da poter aprire un dibattito al riguardo, da cui potrebbero emergere anche specifiche tematiche di interesse comune da approfondire nei prossimi articoli.

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